Art. 8 c.d.s. — Circolazione nelle piccole isole
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Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993
