Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVO CODICE DELLA STRADA - UTILIZZO IN VIA ECCEZIONALE DI AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E DESTINAZIONE A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO DI LINEA E VICEVERSA - PREVISTE AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - - PROSPETTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIE DI INTERESSE REGIONALE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO (PER LE PREVISTE FINALITA' DI SICUREZZA DI VEICOLI ED IMPIANTI E LA CONSEGUENTE NECESSARIA UNIFORMITA' DI VALUTAZIONI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del nuovo codice della strada, con il richiedere, per l'uso in via eccezionale e temporanea di autocarri al trasporto delle persone e per la destinazione a servizio di linea degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, e viceversa, una autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C., non determina alcuna interferenza con i poteri spettanti alle regioni nella materia delle autolinee locali (specificatamente indicati negli att. 1 e 3 del d.P.R. 5/1972 e 84 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) dal momento che la norma denunciata concerne l'idoneita' degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione mutando la loro ordinaria destinazione e non le modalita' di gestione delle tranvie e linee automobilistiche, materia questa rientrante nella competenza regionale; la natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui sono previste riguardano infatti la sicurezza degli impianti e dei veicoli che, richiedendo una uniformita' dei parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, giustificano la competenza di un organo dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma prima e seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285). - V., S. n. 58/1976.
sentenza 2/1993massima n. 19124 CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVO CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE, IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, DI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SERVIZIO DI LINEA E VICEVERSA - PREVISTA AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE CONTRADDIZIONE CON ALTRA NORMA DEL CODICE CHE PER L'UTILIZZO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI LINEA PER NOLEGGIO DA RIMESSA RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE DEL "CONCEDENTE LA LINEA" - ESCLUSIONE - DIVERSITA' DI FINI E DI AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE DUE AUTORIZZAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'autorizzazione di cui all'art. 28, sesto comma, seconda parte, del nuovo codice della strada da rilasciarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C., concerne il mutamento di destinazione in via eccezionale e temporanea, degli automezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente a servizio di linea e viceversa; e proprio perche' riguarda le due reciproche ipotesi mostra di perseguire una finalita' diversa da quella propria della autorizzazione di cui all'art. 87, comma quarto, stesso codice della strada, la quale riguardando solo l'utilizzo di veicoli adibiti a servizio di linea per quello di noleggio con conducente e non viceversa attiene alla gestione del servizio ed e' pertanto razionalmente rimessa alla competenza del "concedente la linea". Cadono percio' le censure di irragionevolezza avanzate nei riguardi dell'art. 82, sesto comma, seconda parte, del codice della strada per supposta contraddizione con la previsione di cui all'art. 87, comma quarto, stesso codice. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma, seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285).
sentenza 2/1993massima n. 19125 CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVO CODICE DELLA STRADA - UTILIZZO DI AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DEGLI AUTOBUS, ADIBITI A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, A SERVIZIO DI LINEA E VICEVERSA - PREVISTE AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.- LAMENTATA INCERTEZZA, IN RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA PER SUPPOSTO EFFETTO DI TALE NORMA, CIRCA LA DEVOLUZIONE, ALLO STATO O ALLA REGIONE, DEL GETTITO DELLA TASSA DI CUI AL D.P.R. 22 GIUGNO 1991, N. 230, TARIFFA 46 - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE - SICURA SPETTANZA DELLA TASSA SUDDETTA ALLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Una volta chiarito (v. massima B e C) che entrambe le autorizzazioni, da rilasciarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C., previste nella prima e seconda parte del'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo "tipo" di trasporto, mentre quello dell'art. 87, quarto comma, di competenza del concedente, attiene alla gestione del servizio (avendo riguardo alla linea cui l'autoveicolo e' concretamente destinato) viene meno anche l'asserita incertezza circa la spettanza allo Stato o alle regioni della tassa prevista dal d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa 46 dal momento che la tassa in parola, riguardando il rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente per linee di interesse regionale, non puo' certo essere devoluta, per effetto dell'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, allo Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost. della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, - cadendo, di conseguenza, la censura - avanzata su tale erroneo presupposto, di violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni.
sentenza 2/1993massima n. 19126