Art. 86 c.d.s. — Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
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Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 242.400 a lire 969.600)). Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 121.200 a lire 484.800)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 4 23
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
23Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio."
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Testo vigente dal 12 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 · versione 46 su Normattiva