Art. 95 c.d.s. — Duplicato della carta di circolazione
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Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni. L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita' previste all'art. 92. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di ((polizia)) che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria ((del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione)), secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995 · versione 7 su Normattiva