Art. 95 c.d.s.Duplicato della carta di circolazione

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Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 99 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 338)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 25 a € 100)). 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 4

Gli interventi su questo articolo(12)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che all'articolo 95, comma 1-bis dopo le parole: "carta di circolazione," sono inserite le seguenti: "anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell' originale,".

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Testo vigente dal 15 gennaio 2015 al 1 luglio 2018 · versione 178 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019oggiper 8 anniin vigore
  2. 1 luglio 201813 gennaio 2019per 7 mesi
  3. 15 gennaio 20151 luglio 2018per 3 anni
  4. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  6. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  7. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  8. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  11. 30 giugno 200313 agosto 2003per un mese
  12. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  14. 13 maggio 200014 gennaio 2001per 8 mesi
  15. 12 gennaio 199913 maggio 2000per un anno
  16. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  19. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  20. 13 febbraio 199330 giugno 1993per 5 mesi
  21. 18 maggio 199213 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art95 · fonte su Normattiva