Art. 107-bis — Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
((1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa puo' essere esercitata dai seguenti soggetti:
- a)imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attivita';
- b)intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
- c)intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
- d)intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
45Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Testo vigente dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva