Art. 12 — Operazioni vietate
Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' assicurativa.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva