Art. 159 — Cancellazione dal ruolo
[1]La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'((CONSAP)), con provvedimento motivato, in caso di:
- a)rinuncia all'iscrizione;
- b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c)
[2]e d);
- c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
- d)radiazione;
- e)mancato versamento del contributo ((di gestione)) di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'((CONSAP)). Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva