Art. 159Cancellazione dal ruolo

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[1]La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:

  • a)rinuncia all'iscrizione;
  • b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c)

[2]e d);

  • c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
  • d)radiazione;
  • e)mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art159 · fonte su Normattiva