Art. 159 — Cancellazione dal ruolo
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[1]La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
- a)rinuncia all'iscrizione;
- b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c)
[2]e d);
- c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
- d)radiazione;
- e)mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva