Art. 176Revocabilita' della proposta

La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art176 · fonte su Normattiva