Art. 186 — Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
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L'impresa puo' trasmettere preventivamente all'((IVASS)) la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'((IVASS)) non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati. L'((IVASS)) provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'((IVASS)) si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'((IVASS)) puo' disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'((IVASS)) indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'((IVASS)) l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto. L'((IVASS)) stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018 · versione 35 su Normattiva