Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva