Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →
Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di ((stabilimento o di)) prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. (( Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi. )) Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022 · versione 35 su Normattiva