Art. 204 — Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
- a)un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
- b)un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
- c)una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva