Art. 210-quaterEsclusione dall'area di vigilanza sul gruppo

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS puo' escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la societa' con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. L'IVASS puo' escludere una societa' del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalita' della vigilanza sul gruppo oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare tale societa' rispetto a detti obiettivi. Le societa' dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa e' situata puo' chiedere all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art210quater · fonte su Normattiva