Art. 210 — Vigilanza sul gruppo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva