Art. 214Vigilanza ispettiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:

  • a)le imprese controllate dall'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana;
  • b)le imprese controllanti l'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana;
  • c)le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210.

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art214 · fonte su Normattiva