Art. 216-septiesMaggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato

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L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:

  • a)un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
  • b)una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorita' di vigilanza interessate, conformemente di cui agli articolo 47-sexies e 207-octies, comma 7. Se il profilo di rischio del gruppo non e' adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 17 luglio 2015 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art216septies · fonte su Normattiva