Art. 220Accordi per la concessione di esoneri

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Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa ((o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista)) o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.

Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015 · versione 31 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art220 · fonte su Normattiva