capo IV — Gestione centralizzata del rischio
- Art. 217 — Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
- Art. 217-bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
- Art. 217-ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
- Art. 217-quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
- Art. 217-quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
- Art. 217-sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata
- Art. 217-septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
- Art. 218 — Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
- Art. 219 — Calcolo della situazione di solvibilità corretta
- Art. 220 — Accordi per la concessione di esoneri
- Art. 220-bis — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
- Art. 220-ter — Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
- Art. 220-quater — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
- Art. 220-quinquies — Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-sexies — Verifica dell'equivalenza: livelli
- Art. 220-septies — Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-octies — Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
- Art. 220-novies — Misure correttive sul gruppo