Art. 238Esclusivita' delle procedure di risanamento

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All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art238 · fonte su Normattiva