Art. 259Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art259 · fonte su Normattiva