Art. 1930 c.c. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva