Art. 264Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale ((in uno Stato Membro o)) in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art264 · fonte su Normattiva