Art. 48 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione ((di uno Stato terzo)), e' soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.
Testo vigente dal 17 luglio 2015, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva