Art. 286Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

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La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa designata dall'((IVASS)) secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)). L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del ((Ministro dello sviluppo economico)) su proposta dell'((IVASS)). Le imprese designate sono sottoposte, per l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 28 dicembre 2023 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art286 · fonte su Normattiva