Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Asserito contrasto con le direttive della delega che prescrivono di agevolare la tutela per il danneggiato - Asserita compressione del diritto di difesa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost., nella parte in cui, qualora i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dispone che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine di sessanta giorni per l'esperibilità dell'azione giudiziaria, sia comunicata cumulativamente, con lettera raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anziché disgiuntamente all'una e all'altra. Infatti, la ratio della delega di cui all'art. 4 della legge n. 229 del 2003 - consistente nel rafforzamento della tutela del danneggiato - risulta coerente con l'introduzione di un meccanismo che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. - Sulla manifesta infondatezza di identica questione, v. le citate ordinanze nn. 157/2013 e 73/2012, ove sono richiamate altresì le sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.
Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Questione analoga a quella sollevata con l'ordinanza in esame è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012, nella quale si è evidenziato che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato - al quale non è preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante - è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, la disposizione del decreto legislativo qui censurata è assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. La suddetta disposizione è, infatti finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed è funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. Poiché l'odierno rimettente non adduce profili o argomenti diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza, anche l'attuale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. - Sui margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato: sentenze nn. 230/2010, 199/2003 e 163/2000. - Sulla mancata preclusione, per il legislatore delegato, della possibilità di adottare norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante: ordinanze nn. 213/2005 e 419/2000. - Sulla individuazione della ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, come rafforzamento - nel quadro di un complessivo «riassetto della materia» - della tutela del danneggiato, anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative: sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.
Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Eccepita inammissibilità per omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata - Reiezione.
Deve essere respinta la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile di detta norma. Infatti, il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell'esclusività dell'azione, ma ritiene debba esercitarsi anche nei confronti del Fondo di garanzia, prospettando quindi la violazione della legge delega e il contrasto con l'art. 24 Cost., mentre la norma censurata è finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria.
sentenza 73/2012massima n. 36186 Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Asserito contrasto con le direttive della delega che prescrivono di agevolare la tutela per il danneggiato - Asserita compressione del diritto di difesa - Insussistenza. Manifesta infondatezza della questione.
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'insussistenza della prospettata lesione degli evocati parametri. Infatti, nel quadro di un complessivo "riassetto della materia", il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative assolutamente coerente, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (la legge delega e il decreto legislativo). - In relazione ai margini di discrezionalità del legislatore delegato, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000 - Sul completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, vedi ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000 - Sulla promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009.
sentenza 73/2012massima n. 36187