Art. 309 — Attivita' oltre i limiti consentiti
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Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. ((1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.)) ((Le particolari mutue assicuratrici)) ((, 1-bis))
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 1 ottobre 2018 · versione 35 su Normattiva