Art. 321Doveri degli organi di controllo

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Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art321 · fonte su Normattiva