Art. 321 — Doveri degli organi di controllo
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Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. L'((IVASS)) informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'((IVASS)) dei provvedimenti adottati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018 · versione 35 su Normattiva