Art. 65 — Attivi a copertura delle riserve tecniche
Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva