Art. 47-undecies — Informativa all'AEAP
L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:
- a)la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', per ciascuna delle seguenti categorie:
- 1)per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- 2)per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami vita;
- 3)per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami danni;
- 4)per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attivita' nei rami vita e danni;
- 5)per le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione;
- b)per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);
- c)il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
- d)il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva