Art. 51Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri

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L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o piu' Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo' chiedere:

  • a)di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
  • b)di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
  • c)di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attivita' costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita' di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorita' di vigilanza. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art51 · fonte su Normattiva