Art. 57Attivita' di riassicurazione

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L'attivita' di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed e' riservata alle imprese di riassicurazione ((...)). Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. ((Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.)) E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56)).

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 16 aprile 2014 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art57 · fonte su Normattiva