Art. 63-bis — Valutazione delle attivita' e passivita'
L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attivita' e passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attivita' e passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 49 — Riserve tecniche
L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica…
Art. 35-quater — Valutazione degli attivi e delle passivita'
L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel rispetto delle seguenti modalita': a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione…
Art. 44-quater — Fondi propri di base
… fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea…
Art. 30-bis — Sistema di gestione dei rischi
… seguenti aree: a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; b) gestione integrata delle attivita' e delle passivita' (asset-liability management); c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili; d) gestione dei rischi di…
Art. 65-bis — Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti…
Art. 62 — Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
… regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art63bis · fonte su Normattiva