Art. 66-septies — Riassicurazione finite
(( L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attivita' di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed e' in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attivita'. )) (( L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo. ))
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva