Art. 70 — Comunicazione degli accordi di voto
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Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 10 marzo 2010 · versione 0 su Normattiva