Art. 70Comunicazione degli accordi di voto

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((1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione)) Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso ((e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.)) Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

Testo vigente dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art70 · fonte su Normattiva