Art. 70 — Comunicazione degli accordi di voto
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((1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione)) Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso ((e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.)) Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Testo vigente dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015 · versione 17 su Normattiva