Art. 87-bis — Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
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Spiegazione
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Collegamenti
Art. 210-bis — Altre disposizioni applicabili
… con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima societa' controllante…
Art. 80
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Art. 67-bis — Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo
97 La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 97 2. Le disposizioni previste…
Art. 66-quinquies
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Art. 217-septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista
1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista…
Art. 215
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art87bis · fonte su Normattiva