Art. 87-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015 · versione 31 su Normattiva