Art. 93Deposito e pubblicazione

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Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivita' che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. Le imprese di assicurazione depositano altresi' il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art93 · fonte su Normattiva