Art. 1 (Allegato n. 10)
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[1]Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)
[2]Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.
[3]Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il seguente:
- a)nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
- 1)sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
- 2)su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
- 3)su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
- b)nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
- 1)sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
- 2)su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
- 3)su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
- c)nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
- 1)la misura dei contributi puo' essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
- 2)qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);
- d)nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:
- 1)fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
- 2)fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
- 3)oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 22 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva