Art. 2 (Allegato n. 11)

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generali 1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 2. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio. 3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

  • a)elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
  • b)utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale. 4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'. 5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorita' vigila affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. 6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. 7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva

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2003oggi
  1. 9 luglio 2026oggiper 2 mesiabrogato
  2. 27 maggio 20269 luglio 2026per un meseabrogato
  3. 10 maggio 202627 maggio 2026per 17 giorniabrogato
  4. 21 aprile 202610 maggio 2026per 19 giorniabrogato
  5. 20 febbraio 202621 aprile 2026per 2 mesiabrogato
  6. 1 gennaio 202620 febbraio 2026per un meseabrogato
  7. 18 dicembre 20251 gennaio 2026per 14 giorniabrogato
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  9. 12 aprile 202516 luglio 2025per 3 mesiabrogato
  10. 26 marzo 202512 aprile 2025per 17 giorniabrogato
  11. 18 dicembre 202426 marzo 2025per 3 mesiabrogato
  12. 18 ottobre 202418 dicembre 2024per 2 mesiabrogato
  13. 8 maggio 202418 ottobre 2024per 5 mesiabrogato
  14. 28 aprile 20248 maggio 2024per 10 giorniabrogato
  15. 13 aprile 202428 aprile 2024per 15 giorniabrogato
  16. 31 dicembre 202313 aprile 2024per 3 mesiabrogato
  17. 20 luglio 202331 dicembre 2023per 5 mesiabrogato
  18. 22 aprile 202320 luglio 2023per 3 mesiabrogato
  19. 25 febbraio 202322 aprile 2023per un meseabrogato
  20. 16 luglio 202225 febbraio 2023per 7 mesiabrogato
  21. 30 giugno 202216 luglio 2022per 16 giorniabrogato
  22. 21 maggio 202230 giugno 2022per un meseabrogato
  23. 9 febbraio 202221 maggio 2022per 3 mesiabrogato
  24. 24 dicembre 20219 febbraio 2022per un meseabrogato
  25. 15 settembre 200324 dicembre 2021per 18 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-11-art2 · fonte su Normattiva