Art. 2 (Allegato n. 11)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 2024 al 26 marzo 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 18 dicembre 2024 · versione 52 su Normattiva
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25 versioni dal 2003
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-11-art2 · fonte su Normattiva