Art. 3 (Allegato n. 11)

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1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

  • a)le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
  • b)i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
  • c)i fornitori di servizi di trasmissione dati;
  • d)i fornitori di servizi a valore aggiunto nonche' quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i fornitori di accesso ad Internet. 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:
  • a)la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
  • b)il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
  • c)l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-11-art3 · fonte su Normattiva