Art. 15 (Allegato n. 25 Contributi)
[1]fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
[2]1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonche' all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali. 2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile. 4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.
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