Art. 17 (Allegato n. 25 Contributi)
[1]costituite da sole stazioni mobili e portatili
[2]1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:
- a)in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c). 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della meta'. 3. Si applicano altresi' i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva