Art. 17 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]costituite da sole stazioni mobili e portatili

[2]1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:

  • a)in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c). 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della meta'. 3. Si applicano altresi' i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art17 · fonte su Normattiva