Art. 18 (Allegato n. 25 Contributi)
[1]apparato per uso della risorsa radioelettrica
[2]1. Per le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro. 2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva