Art. 20 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa attività radioamatoriale)
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[1]generali speciali
[2]1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
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