Art. 1 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)
[1]Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale.
[2]Art. 1 ((Validita' autorizzazione generale - Rinnovo)) ((1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha validita' fino a dieci anni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato. 3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni. 4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato)).
Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva